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Data:

22 Dicembre 2015

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Rumori molesti ai vicini di casa: il risarcimento del danno non patrimoniale non va dimostrato.
Arrivano tempi duri per chi non rispetta il riposo dei vicini di casa e li disturba con rumori molesti: da oggi in poi, chi fa chiasso rischia il risarcimento del danno non patrimoniale senza bisogno che il danneggiato dimostri di aver subito una lesione vera e propria.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una recentissima sentenza [1]. In particolare, secondo la Corte, tutte le volte in cui il rumore del vicino supera la normale tollerabilità, il risarcimento del danno non patrimoniale scatta anche senza prova dell’effettiva esistenza dei danni stessi. Invece, per quanto riguarda il danno biologico (quello cioè alla salute e all’integrità psicofisica), questo va rigorosamente dimostrato. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa rischia chi fa rumore in condominio.
Tutto è relativo, anche i rumori del vicino: che, in determinate ore della giornata, possono essere molesti e, in altre, neanche percepibili (perché, magari, sovrastati dal chiasso che proviene dalla strada). Per questo la legge non stabilisce una soglia acustica oltre la quale il rumore si considera illegale, ma lascia questa determinazione al giudice che fa le sue valutazioni di volta in volta, sulla base del singolo caso. Il codice civile stabilisce solo che il rumore non deve essere intollerabile [1]. La soglia della «normale tollerabilità» può essere determinata da un perito tecnico oppure anche dalle testimonianze dei vicini di casa, che attestino, ad esempio, che in determinate ore della notte è per loro impossibile dormire perché disturbati dal rumore.
Prima, dunque, di stabilire cosa rischia chi fa rumore in condominio è necessario verificare se tale rumore è intollerabile o meno. La valutazione, come si diceva, viene fatta in base alle situazioni concrete che possono variare a seconda:
• dell’orario: lo stesso rumore può essere tollerabile a mezzogiorno e intollerabile a mezzanotte. In pratica, il limite di tollerabilità non è assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo e non può prescindere dalla rumorosità di fondo;
• della dislocazione dell’edificio: lo stesso rumore può essere tollerabile in un edificio al centro di un crocevia trafficato (dove il chiasso prodotto dalle auto copre gli altri rumori) e intollerabile in una zona residenziale, immersa nel verde. A questo punto vediamo, nel dettaglio, cosa rischia chi fa rumore e, in particolare, i tipi di sanzione e le conseguenze legali. La prima e più scontata conseguenza è quella del risarcimento del danno in via civile. Il soggetto molestato può fare causa per ottenere l’indennizzo. Il risarcimento può essere richiesto sia dall’inquilino in affitto che dal padrone di casa. Quest’ultimo potrebbe agire, ad esempio, se l’affittuario, proprio a causa del rumore, se n’è andato dall’appartamento, risolvendo il contratto (lo può fare, trattandosi di giusta causa di recesso dalla locazione).
Il danno risarcibile è sicuramente quello patrimoniale, ad esempio per la perdita di valore dell’immobile o per aver perso l’occasione di dare in affitto una stanza o l’intero immobile. Ad esso si aggiunge il risarcimento del danno non patrimoniale [3]. Secondo la sentenza in commento, il danno non patrimoniale da immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di un danno biologico documentato, «quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti».
In più c’è la possibilità di un risarcimento per la salute compromessa a seguito del mancato riposo. Si tratta del danno biologico che, tuttavia, va dimostrato con prove certe come, ad esempio, un certificato medico.
Ma non solo il risarcimento del danno rischia chi fa rumore in condominio. Se le molestie danno fastidio a un numero di persone indeterminato, ossia non limitato solo al vicino del piano di sopra, di sotto o della porta accanto, si può parlare anche del reato di disturbo del riposo delle persone [4]. Il procedimento penale implica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro. Se il comportamento però non è abituale si può ottenere il “perdono” e l’archiviazione del procedimento, senza applicazione della pena, per particolare tenuità del fatto. Il reato non comporta l’obbligo di un risarcimento ulteriore rispetto a quello civile che, comunque, resta fermo (il danneggiato può chiedere i danni sia nel processo penale, costituendosi parte civile, sia azionando un’autonoma e successiva causa civile).

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