RIF21711201-136 - APPARTAMENTO IN VENDITA A GENOVA - CENTRO A GENOVA

Siamo nel cuore del Centro Storico Genovese, in Via dei Giustiniani, più precisamente al Civico 18B della strada, Palazzo di interesse storico artistico oggetto di una completa e conservativa ristrutturazione nel 2004, e proponiamo questo splendido e spaziosissimo appartamento posto al secondo piano della palazzina dotata di ascensore. L'appartamento si presenta in buono stato di conservazione (è stato ripristinato nel 2006) ed è unico per caratteristiche: è dotato di doppio ingresso (uno dei due accessi immediatamente adiacente l'ascensore che di conseguenza arriva praticamente nell'immobile), due enormi saloni (perfetti sia come zona di rappresentanza, ma ideali anche per un'eventuale ampliamento degli spazi con la realizzazione di soppalchi, essendo i soffitti alti 6 metri). L'immobile è così composto: ingresso, due saloni, due ampie camere da letto, due servizi, ripostiglio e cucina abitabile. I soffitti affrescati, il bellissimo caminetto, gli splendidi pavimenti ci forniscono la sensazione di essere calati nella storia. L'impianto di riscaldamento è autonomo con valvole termostatiche e contabilizzatori. Parliamo di un appartamento poliedrico, adattabile a diverse esigenze (abitative, casa/studio, rappresentanza). Contattami, collaboro con tutte le agenzie. I beni storico-artistici godono di tutta una serie di agevolazioni. Nella fattispecie: a) Agevolazioni fiscali relative IMU: 50% dell'imposta b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario: La normativa vigente prevede una generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici, pertanto i soggetti proprietari o che comunque possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, i quali sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, possono usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all'art. 15, c. 1, lett. g), del TUIR, per un importo, attualmente, pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico. Le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e smi, riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una detrazione dall'imposta; agli enti commerciali una deduzione dall'imponibile, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (D.P.R. n. 917/1986 come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003). A tal riguardo, si segnala un'interessante modifica normativa, introdotta dall'art. 40, c. 9, del DL 6.12.2011 n. 201, convertito in legge, di seguito riportata, che al fine di semplificare l'iter amministrativo per usufruire della suddetta detrazione fiscale, ha stabilito che la documentazione e le certificazioni richieste dalla Soprintendenza competente siano sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, il quale esegue controlli a campione: "La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni". La dichiarazione deve contenere gli estremi identificativi della proprietà, dell'immobile e del decreto di tutela nonché delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla competente Soprintendenza (prot. n...del..) a cui si riferiscono le spese oggetto della richiesta. Alla dichiarazione deve essere allegata copia valida di documento di identità. Il suddetto onere detraibile è interessante perché oltre a permettere, di per sé stesso, di conseguire importanti risparmi fiscali, con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono sostenute finanziariamente le spese medesime, è cumulabile, seppur con una riduzione, con l'ulteriore detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis del TUIR. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili  e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di quest'ultimi. c) Agevolazioni fiscali IRPEF: 50% del valore catastale d) Agevolazioni IVA per lavori: Sempre al 10% e) Agevolazioni IVA per redditi da edifici vincolati: detrazione del 65% dell’imponibile e possibilità di fare contratti di affitto che sono principalmente un contratto tra le parti e non dover passare attraverso le tipologie di contratto previste per legge

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Rif21711201-136 - Appartamento in Vendita a Genova - Centro
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Prezzo: 395.000,00
395.000,00
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